Sodalitas Fratres Custodes
Confraternita di Fedeli Laici
PREAMBOLO
La Sodalitas Fratres Custodes è una confraternita cattolica di fedeli laici che, nella piena comunione con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, intende vivere e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo ispirandosi alle virtù della tradizione cavalleresca cristiana: fede, carità, servizio, difesa della dignità della persona, amore alla Chiesa e fedeltà al Magistero.
La confraternita riconosce quale unico Signore Gesù Cristo, Capo della Chiesa, e pone sotto la protezione della Beata Vergine Maria e di San Michele Arcangelo il proprio cammino spirituale.
TITOLO I
Natura e finalità
Art.1
È costituita la confraternita denominata
Sodalitas Fratres Custodes
quale associazione privata di fedeli cattolici ai sensi dei cann. 298-311 e 321-326 del Codice di Diritto Canonico.
Art.2
La confraternita persegue esclusivamente finalità religiose.
Art.3
Scopi della confraternita sono:
• promuovere la santificazione dei membri;
• favorire una intensa vita sacramentale;
• promuovere la preghiera personale e comunitaria;
• diffondere la dottrina cattolica;
• collaborare con parroci e diocesi;
• esercitare opere di misericordia;
• sostenere iniziative di evangelizzazione;
• custodire e valorizzare il patrimonio spirituale e culturale cristiano;
• promuovere la formazione permanente dei fedeli;
• favorire la fraternità cristiana.
TITOLO II
Spiritualità
Art.4
La spiritualità della confraternita si fonda:
• sulla Sacra Scrittura;
• sulla Sacra Tradizione;
• sul Magistero della Chiesa;
• sulla partecipazione frequente ai Sacramenti;
• sulla Liturgia della Chiesa.
Art.5
La confraternita assume come modello educativo le virtù della cavalleria cristiana:
• Fede
• Umiltà
• Obbedienza
• Fortezza
• Giustizia
• Carità
• Lealtà
• Spirito di servizio
La tradizione cavalleresca è intesa esclusivamente quale patrimonio storico e spirituale della cristianità e non costituisce in alcun modo un percorso iniziatico.
TITOLO III
Membri
Art.6
Possono essere ammessi:
• cattolici battezzati;
• in piena comunione con la Chiesa;
• di comprovata vita cristiana;
• disposti ad accettare integralmente il presente Statuto.
Art.7
L’ammissione avviene dopo un periodo di formazione.
Non costituisce rito iniziatico né conferisce privilegi spirituali.
Art.8
I confratelli si impegnano a:
• partecipare alla Santa Messa;
• confessarsi regolarmente;
• vivere secondo il Vangelo;
• osservare lo Statuto;
• collaborare fraternamente;
• mantenere una condotta conforme alla morale cattolica.
TITOLO IV
Formazione
Art.9
La confraternita organizza:
• incontri di spiritualità;
• lectio divina;
• catechesi;
• conferenze;
• esercizi spirituali;
• pellegrinaggi;
• ritiri.
TITOLO V
Opere
Art.10
La confraternita promuove:
• opere di misericordia;
• assistenza ai sacerdoti;
• sostegno alle parrocchie;
• iniziative culturali;
• tutela dei luoghi sacri;
• valorizzazione delle tradizioni religiose.
TITOLO VI
Governo
Art.11
Sono organi della confraternita:
• l’Assemblea dei Confratelli;
• il Referente;
• il Consiglio;
• l’Assistente Spirituale.
Art.12
L’Assistente Spirituale è un sacerdote cattolico.
Ha il compito di:
•garantire la comunione ecclesiale;
•seguire la formazione;
•accompagnare spiritualmente i confratelli.
Art.13
Il Referente:
• rappresenta la confraternita;
• convoca il Consiglio;
• promuove le attività;
• favorisce la comunione.
TITOLO VII
Uniforme
Art.14
La confraternita può adottare un abito confraternale (Tabarro).
Esso rappresenta esclusivamente un segno ecclesiale di servizio e appartenenza.
Non conferisce alcun titolo nobiliare o onorifico.
TITOLO VIII
Economia
Art.15
La confraternita è senza fini di lucro.
Le quote associative sono stabilite annualmente dall’Assemblea.
Ogni bene è amministrato secondo i principi di trasparenza e correttezza.
TITOLO IX
Vita ecclesiale
Art.16
La confraternita opera sempre in comunione con:
• il Romano Pontefice;
• il Vescovo diocesano;
• il parroco territorialmente competente.
Art.17
Ogni attività pubblica è svolta nel rispetto della disciplina ecclesiastica e della normativa canonica.
TITOLO X
Disposizioni finali
Art.18
Ogni modifica allo Statuto richiede l’approvazione dell’Assemblea e, qualora la confraternita venga eretta canonicamente, la conferma dell’Autorità Ecclesiastica competente.
