1 Le confraternite sono istituzioni cariche di storia. Le origini delle
confraternite non sono rintracciabili nel tempo. Certamente possono essere fatte
risalire alle prime comunità cristiane. L’associazionismo fu una esigenza che i
primi cristiani sentirono per realizzare la fratellanza e la piena comunione di
amore con Cristo secondo il principio evangelico: “Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, io sono in mezzo a loro”(Mt 18,20). La storia delle confraternite è
strettamente connessa con la storia della Chiesa.
2 Le confraternite, come le conosciamo oggi e dalle quali le attuali discendono
direttamente senza interruzioni, iniziarono ad esistere nel secolo XII come
istituzioni e come associazioni di fedeli erette per l’esercizio di opere di carità, di
pietà e di incremento del culto pubblico.
La diffusione delle confraternite, dal secolo XII in poi, fu rapidissima soprattutto
in Francia, in Germania, in Italia e in Spagna. La loro presenza si diffuse in tutti gli
strati sociali. La fiducia che riscuotevano nei fedeli e l’esempio di povertà, di carità
e di rettitudine contribuirono enormemente a salvare la Chiesa negli anni della
divulgazione delle eresie. I laici, associati in confraternite, permisero alla
Chiesa di essere presente in tutti gli ambienti e costituirono un vero tessuto
connettivo di fronte alla quale l’eresia non ebbe la possibilità di attecchire. I
membri delle confraternite, del resto, a differenza di quelli delle congregazioni
religiose, hanno sempre avuto un vantaggio perché, a prescindere che non
emettono voti, vivono e professano la loro fede liberamente nella società e non
sono strettamente legate ad una regola.
Le confraternite, quindi, nel corso dei secoli, hanno rivestito costantemente un
ruolo importante e si sono mantenute fedeli e presenti negli scopi: la
missionarietà, la pietà, il culto e l’esercizio della carità. Esemplare è stata la
loro evoluzione storica, in quanto hanno avuto la capacità di interpretare i segni
dei tempi, hanno saputo adattarsi ai cambiamenti delle condizioni della
storia e si sono fortemente difese da attacchi e sistemi repressivi.
3 L’esistenza delle associazioni nella Chiesa – tra le associazioni rientrano
anche le confraternite – è una realtà evidente ed è approvata dalla Chiesa. La
dottrina canonica antecedente al Codice di Diritto Canonico del 1917
riconosceva implicitamente il diritto dei fedeli di costituire associazioni, di
promuovere tra i loro membri una vita cristiana più perfetta, di esercitare opere di
pietà e di carità e di incrementare il culto pubblico. Nel Codice Pio benedettino le
associazioni costituivano il contenuto esclusivo del Libro II, parte III, De Laicis,
con l’evidente contraddizione di includervi anche le associazioni formate da
chierici, o da chierici e laici.
Si comprende come la dottrina canonica successiva al Codice del 1917 abbia
messo in evidenza le contraddizioni tra la normativa sulle associazioni e l’effettivo
riconoscimento del diritto di associazione nella Chiesa, teoricamente recepito
nell’ordinamento canonico.
Il Concilio Vaticano II ha apportato novità e profondo cambiamento, offrendo i
presupposti ecclesiologici adeguati ad una nuova comprensione del diritto di
associazione. L’Assemblea Conciliare, infatti, ha esplicitamente proclamato questo
diritto e ne ha precisato il fondamento. Al riguardo, il Decreto Apostolicam
actuositatem al n. 18 afferma che: “I fedeli sono chiamati ad esercitare
l’apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino
che l’uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio di riunire i credenti
in Cristo per farne il Popolo di Dio (cfr. 1Petr. 2,5-10) e un unico corpo (cfr.
1Cor. 12,12). Quindi l’apostolato associato corrisponde felicemente alle
esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della
comunione e dell’unità della Chiesa in Cristo che disse: ‘Dove sono due o tre riuniti
in mio nome, io sono in mezzo a loro'(Matth. 18,20)”. In riferimento ai chierici, poi,
il Decreto Presbyterorum ordinis al n. 8 proclama: “Vanno anche tenute in
grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni che, in
base a statuti riconosciuti dall’autorità ecclesiastica competente, fomentano
– grazie a un modo di vita convenientemente ordinato e approvato e all’aiuto
fraterno – la santità dei sacerdoti nell’esercizio del loro ministero, e mirano in
tal modo al servizio di tutto l’ordine dei presbiteri”.
Il fenomeno associativo, quindi, è frutto delle esigenze umane e cristiane del
fedele. D’ora in poi non può più essere visto soltanto come l’esercizio di un diritto
umano, recepito dall’ordinamento della Chiesa.
Il Codice di Diritto Canonico del 1983, in piena coerenza con lo spirito e la
lettera del Vaticano II (cfr. AA 18 e 19; PO 8; CD 17), afferma esplicitamente al
can. 215 il diritto dei fedeli di fondare e di dirigere liberamente associazioni che
si propongano un fine di carità o di pietà, di incremento pubblico del culto o della
vocazione cristiana nel mondo (cfr can. 299, §1; can.327). Tale diritto ha la sua
fonte nella stessa natura sociale dell’uomo, che trova la sua pienezza nel
battesimo. Come diritto del fedele di associarsi, quindi, scaturisce dal battesimo
e non da una concessione dell’autorità, e corrisponde pienamente alla
natura stessa della Chiesa come comunione tra tutti coloro che credono in Cristo.
Per questo l’esercizio di tale diritto non può che avvenire nella comunione
ecclesiale, con il riconoscimento e la tutela dell’autorità ecclesiastica, in modo
che i fedeli associati si inseriscono nella missione della Chiesa. È sotto questa luce
che va letta tutta la legislazione, o meglio, lo spirito della legislazione sulle
associazioni di fedeli che troviamo nel Codice di Diritto Canonico (cfr. can. 298-
329).
L’associarsi nella Chiesa, che è Popolo e Corpo, risponde al volere divino. A tal
proposito S. Giovanni Paolo II ribadisce: “L’essere umano è dotato di un’indole
socievole. Col battesimo, poi, entra a far parte del Popolo di Dio e diventa
membro del Corpo Mistico di Cristo, così che la sua naturale socievolezza viene
avvalorata da un vincolo comunitario di natura superiore”(Angelus del 2 agosto
1987, n. 1)
4 Il Codice di Diritto Canonico al can. 298, §1, con riferimento al can. 215,
indica i fini per cui si può costituire nella Chiesa un’associazione, sia pubblica
che privata: l’incremento di una vita più perfetta, la promozione del culto
pubblico, l’insegnamento della dottrina cristiana, la promozione delle opere
di apostolato, l’evangelizzazione, l’esercizio di opere di pietà o di carità,
l’animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
L’Esortazione Apostolica post-sinodale Christifideles laici di S. Giovanni Paolo II
del 30 dicembre 1988, al n. 30, rilascia i criteri fondamentali per il discernimento
delle aggregazioni di fedeli laici nella Chiesa. Tali criteri valgono per ogni tipo di
associazioni e vi rientrano anche le confraternite. Sulla base dell’insegnamento
pontificio tali criteri si possono riassumere e coincidono con le finalità:
1) Favorire e promuovere una vita più perfetta. Le associazioni debbono
essere strumenti di santità per i loro membri. Ciò viene verificato dalla
loro fedeltà verso il Signore e dalla docilità allo Spirito Santo, quindi dall’uso
di mezzi di santificazione concordi con la dottrina, la disciplina e la
tradizione della Chiesa. Del resto il primo fine, che il can. 298, §1 elenca, è
di ordine prettamente spirituale, religioso e ascetico: favorire e
promuovere una vita più perfetta (ad perfectionem vitam fovendam).
Per quanto possono esserci confraternite o associazioni che abbiano come
unico fine la perfezione della vita cristiana – e questo fine possa essere
considerato sufficiente, anche sotto l’aspetto giuridico, per l’erezione di una
confraternita – va tuttavia precisato che, anche se il fine istituzionale
fosse diverso, non deve e non può essere disatteso da nessuna
confraternita l’impegno cristiano di tendere alla santità della vita (cfr.
can. 210). E ciò non solo per i doveri inerenti al battesimo ricevuto dai
singoli membri, ma anche per la stessa realtà religiosa ecclesiale propria
delle associazioni, che, essendo istituzioni della Chiesa, ne devono vivere lo
spirito, la tensione ascetico-spirituale, la finalità salvifica.
2) La promozione del culto pubblico. È facile pensare in questo momento a
certe confraternite che per secoli hanno come fine, in particolare,
l’incremento del culto eucaristico e l’adorazione. Non sono poche le
confraternite del SS.mo Sacramento. Nelle indicazioni conciliari le
confraternite del SS.mo Sacramento trovano non solo motivo di conferma,
ma di apprezzamento e di valorizzazione. Il Concilio, infatti, ha ricordato
a tutta la Chiesa che l’Eucaristia è fonte e culmine di tutto il culto e
della vita cristiana (cfr. SC 10 e 47; LG 3, 11, 17, 26; CD 30 e 26; can. 898).
Sono pertanto da lodare e favorire le confraternite del SS.mo
Sacramento che hanno per fine istituzionale e specifico l’onore della
SS.ma Eucaristia, la partecipazione frequente e devota alla
celebrazione del Sacrificio Eucaristico e alla Comunione e che curano
con particolare attenzione l’adorazione eucaristica. Sono gesti e d
i impegni che la Chiesa raccomanda a tutti i fedeli (cfr. can. 898) e che, se
vissuti, coltivati e promossi da associazioni erette ed approvate a tal fine,
come del resto sono le confraternite, vengono particolarmente apprezzate e
lodate. Sono parimenti da lodare, da apprezzare e da sostenere le
confraternite che hanno come fine istituzionale e promuovono il culto
mariano: le confraternite del SS.mo Rosario, del Carmine, dell’Addolorata,
dell’Immacolata ecc.; oppure il culto dei Santi.
3) La diffusione della dottrina cristiana. È un altro fine che il can. 298, §1
assegna alle associazioni ecclesiali. Vi sono, ma non sono molte,
confraternite che hanno come fine istituzionale l’insegnamento della
dottrina cristiana. La catechesi specialmente ai fanciulli e ancor più alle
persone che si dichiarano credenti e, nello stesso tempo, contestano la
gerarchia ecclesiastica, che vivono nell’indifferentismo, che si dichiarano
atei, che vivono nella povertà, nell’abbandono e ai margini della società…
Dove non può arrivare la presenza del sacerdote, oppure non è
gradita, può arrivarci l’associazione o la confraternita con i loro
membri. Al Concilio più di un vescovo propose che le confraternite fossero
aggiornate, soprattutto per trasformarle prevalentemente in associazioni o
organismi di catechesi. La Commissione conciliare per i vescovi,
raccogliendo numerose istanze, suggerì ed ottenne che nel decreto
Christus Dominus (cfr. 30) fosse incluso l’obbligo di istituire in ogni
parrocchia la confraternita della dottrina cristiana. Tali confraternite
dovrebbero essere rivitalizzate alla luce degli insegnamenti del Concilio,
delle disposizioni e delle indicazioni dei vari piani pastorali della CEI
sull’evangelizzazione, della normativa codici a le (cfr. cann. 773-780) e della
enciclica di S. Giovanni Paolo II Redemptoris missio (7 dicembre 1990).
Confraternite di questo tipo sono oggi particolarmente necessarie e
costituiscono una giusta risposta ai continui richiami del Papa sull’urgenza
di una nuova evangelizzazione. È l’apostolato più richiesto; rientra a pieno
titolo tra quelle “opere di apostolato” che il can. 798, §1 indica come
proprie delle associazioni ecclesiali e che specifica in riferimento
all’evangelizzazione. Anche sotto questo profilo le confraternite conservano
il merito di avere assecondato sia pure limitatamente la dimensione
evangelizzatrice della Chiesa. L’attuale Codice riconosce ai laici disponibili –
anche sotto forma di confraternita – il diritto di associarsi con il compito
specifico di evangelizzare, di fare catechesi e di insegnare la dottrina
cristiana.
4) La pietà e la carità. Altre confraternite sono state erette ed hanno per
scopo pietà e carità (ad pietatis vel caritatis opera, can. 798, §1).
Ambedue, infatti, sono fini congruenti con la missione della Chiesa (cfr. can.
114, §1 e §2).
a)Sono opere di “pietà” tutte le attività spirituali che favoriscono la vita
religiosa e cultuale, ne migliorano la pratica cristiana. Le opere di pietà
aiutano a crescere nell’amore, nell’adorazione alla SS.ma Eucaristia e
alla S.ma Trinità, nonché nel culto e nella devozione alla Beata Vergine
Maria, e ai Santi. Sotto questo aspetto le confraternite hanno tramandato
esempi luminosi e benefici. Da esse, le nuove confraternite che intendono
perseguire fini di pietà, hanno tanto da apprendere e da ereditare. Non sono
state poche le confraternite che sotto il titolo SS.mo Salvatore hanno diffuso
l’amore a Gesù Cristo, come altre, che sotto il titolo di S. Michele Arcangelo,
del Purgatorio, dei Morti, ecc. hanno esercitato le opere di misericordia. Le
confraternite possono ritenersi depositarie di pratiche religiose e
cultuali. Esse sono di grande aiuto ai parroci e ai vescovi per la conoscenza
delle tradizioni e della religiosità del popolo, nonché per la religiosità e la
pietà popolare diffuse nelle comunità cristiane.
Oggi non bisogna scoraggiare, anzi, dopo che gli statuti sono stati adeguati
secondo le indicazioni del Concilio, del Codice di Diritto Canonico e del
magistero della Chiesa, bisogna continuare a perseguire con maggiore
entusiasmo il fine di pietà, di devozione e di religiosità. In questa opera
delicata di ricerca, di rinnovamento e di discernimento è bene che la
confraternita si lasci guidare dall’assistente spirituale e dal conforto
delle competenti autorità della Chiesa.
b) Le opere di “carità” sono un altro fine istituzionale che possono
legittimare l’erezione e l’esistenza di una associazione ecclesiale e di una
confraternita. La dimensione caritativa fa parte dell’essenza della missione
della Chiesa. “Giustizia e carità sono le regole principali della vita
sociale”, afferma S. Giovanni XXIII nell’Enciclica Mater et Magister (cfr.
39). Quindi per la Societas fidelium non può mai esistere una giustizia
senza carità. Il decreto conciliare Christus Dominus (cfr. 17) esorta i
vescovi a favorire nella propria diocesi le attività pastorali con fini caritativi.
Lo stesso Concilio vuole che la formazione alla vita cristiana sia
sempre contrassegnata da una adeguata educazione alla carità e
che questa virtù sia sempre perseguita e praticata (cfr. LG 6 e 8; OT 2;
PO 2; AA 11, 18, 19 e 58). La Chiesa è stata sempre attenta e sollecita nel
praticare, favorire ed esercitare le opere di carità sia a favore degli infermi
sia a soccorso dei poveri, degli schiavi, dei perseguitati, dei pellegrini, degli
esiliati, degli emigranti, ecc. Non solo gli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita apostolica si sono distinti in queste opere, ma anche, e non
in piccola misura, con le associazioni laicali, costituite quasi sempre da
confraternite, come le “Misericordiae” che hanno una storia gloriosa e
benefica; posseggono una vitalità che non accenna ad esaurirsi, anzi, è
fiorentissima e, attualmente, è aperta alle nuove realtà. Non c’è stato e non
c’è campo della miseria, della sofferenza e della povertà che non sia
occupato da queste confraternite. La Chiesa, mediante l’azione di queste
confraternite, dimostra di essere la vera esperta in umanità e riflette nel suo
volto il volto di Cristo e la carità del Vangelo. Oggi le confraternite,
almeno per quelle che non ancora lo fanno, devono essere
rivitalizzate e aprirsi alle povertà emergenti, agli ammalati, ai
tossicodipendenti, agli immigrati, nonché alle povertà morali causate dalla
solitudine, dalla prostituzione, dal dissesto familiare, ecc.. Queste
confraternite, con l’impegno e con la testimonianza in queste realtà, sono
la dimostrazione del fedele laico che partecipa attivamente alla vita e alla
missione della Chiesa.
5) Animazione cristiana dell’ordine temporale. Ultimo fine istituzionale che
ci viene indicato dal can. 298, §1, che sotto molti punti di vista si può
chiamare nuovo, è l’animazione cristiana dell’ordine temporale. Il
Codice di Diritto Canonico, sollecitato dal Concilio, lo ha aggiunto tra i fini
tradizionali. Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes (cfr. 25 e 26),
molte sono le esortazioni a tutte le componenti ecclesiali perché si
impegnino a collaborare con tutte le forze sociali per fondare sulla giustizia
e sull’amore l’ordine temporale. Nel Decretto sui laici Apostolicam
actuositatem (cfr. 7 e 24) il Concilio è pressante nell’invito ad
instaurare un ordine temporale che sia profondamente imbevuto
dello spirito del Vangelo. Le istanze conciliari coinvolgono i fedeli laici, sia
come singoli e sia come associati, negli organismi ecclesiali ad esercitare i
l oro diritti nelle attività di questo settore. È un vasto campo di azione che
richiede impegni di responsabilità e adeguata preparazione professionale.
Le associazioni e le confraternite, sono chiamate prima dal Concilio e
poi dalla nuova legislazione canonica, a dare una risposta concreta ed
efficace in questo campo. Le confraternite non devono mancare di
fantasia al riguardo. In altri tempi sarebbero già emersi carismi nuovi con la
risposta giusta: sarebbero sorte confraternite per gli uomini impegnati
in politica, per sindacalisti, per professionisti, per uomini
dell’industria o della finanza, cristiani animati dallo spirito del Vangelo,
pronti per operare per il bene comune, per una società giusta e degna
della persona umana. Sarebbe auspicabile che alcune confraternite si
rinnovassero per conseguire fini tanto nobili e oggi tanto necessari.
5 L’aggiornamento degli Statuti, secondo la nuova disciplina canonica, penso
che aiuti le confraternite a crescere secondo le novità introdotte dal Concilio, senza
ovviamente perdere quelle caratteristiche di religiosità, di apostolicità e
condivisione delle situazioni umane che le hanno reso tanto benemerite
all’interno della Chiesa e, non meno, dentro la società civile. La storia della pietà
popolare, religiosa e delle opere di misericordia non registra movimenti
laicali che abbiano fatto più delle confraternite. La partecipazione dei laici,
membri delle numerose confraternite, alle varie attività di culto, di religione e di
carità, è stata per lunghissimi secoli l’aiuto più consistente e l’apporto più sicuro
alla vita delle comunità parrocchiali e delle diocesi. Grazie alle confraternite il
popolo cristiano ha avuto ed ha modo di essere parte attiva nella lode a Dio e nel
culto liturgico, nell’apostolato e nell’animazione caritativa. Il culto eucaristico è
stato potenziato e diffuso tra il popolo anche per merito di numerose
confraternite del SS. Sacramento. La Chiesa si è resa immagine visibile della carità
di Cristo mediante le varie confraternite che hanno come scopo principale le
opere di misericordia, che svolgono sempre in forme e maniere concrete ed
efficaci. L’attività delle confraternite delle misericordie è ricchissima e tuttora
continua a distinguersi con l’esercizio delle opere di carità.
La storia delle confraternite sta a dimostrare quanto apporto sia capace di dare il
laicato all’attività pastorale della gerarchia ecclesiale.
6 A conclusione di questa riflessione possiamo dire che le confraternite
hanno una missione concreta ed attuale nella Chiesa. Per adeguarsi, tuttavia, a
questa missione le confraternite devono guardare al proprio passato per
proiettarsi verso il futuro, senza trascurare le finalità così come sono state
tramandate, come sono state rivitalizzate dal Concilio Vaticano II e accolte nel
Codice di Diritto Canonico e potenziate dal Magistero della Chiesa. Esse, in breve,
possono così riassumersi: a) L’esercizio ed incremento del culto pubblico, b) la
promozione delle funzioni liturgiche, c) la catechesi ed azione pedagogica di
iniziazione e di sostegno ad una vita esemplarmente cristiana, d)
l’osservanza della legge divina e le pratiche di pietà, e) l’assistenza religiosa
ai confratelli defunti, nonché i suffragi per i confratelli defunti, f) l’esercizio
delle opere di misericordia temporale e spirituale.
Infine, una esortazione ai componenti delle associazioni cristiane, in particolare
ai membri delle confraternite, di sentirsi uniti in Cristo, per pregare e operare
con gioia. Abbiate cura di avvertire sempre in mezzo a voi la presenza di Cristo e
di Maria. Questa presenza è significativa e importante, perché la comunione con
l oro aiuta a meditare nel raccoglimento la parola di Dio e a scoprire più
chiaramente il senso della vita, ad accrescere la fede e a realizzarla mediante
l’apostolato, l’esercizio della carità e le opere di misericordia.
Chieti, 17 settembre 2017
Mons. Angelo Vizzarri
Direttore Diocesano dell’Ufficio Confraternite
